L’IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA: L’IRI
Nuovo nome, vecchia tassa !
L’IRI è la nuova imposta sul reddito d’impresa analizzata dalla Finanziaria 2017, applicabile dalle imprese individuali-società di persone in contabilità ordinaria tramite un’aliquota fissa del 24%.
I soggetti interessati alla nuova imposta sono quelle società di persone o individuali in contabilità ordinaria; anche se il comma 2-bis dell’art. 116, TUIR, prevede che l’IRI possa essere esercitata anche dalle SRL trasparenti. Il Legislatore con l’introduzione dell’IRI ha l’intenzione di separare la tassazione del reddito d’impresa, che sarà assoggettato all’IRI, dalla tassazione del singolo imprenditore che è assoggettato all’IRPEF.
Il nuovo regime IRI porterà a una nuova modalità di tassazione, la quale genererà i seguenti effetti:
– porterà tutte le imprese a essere tassate con la stessa aliquota, indipendentemente dalla natura giuridica della società;
– il reddito che non è stato distribuito sia tassato al 24%;
– la considerazione che la società come una unità separata rispetto all’imprenditore;
– la tassazione del reddito d’impresa dei soggetti IRPEF, resta in capo all’imprenditore ovvero ai soci in base alla quota di partecipazione agli utili, anche se versata dall’impresa o dalla società;
– sono deducibili dal reddito d’impresa quelle somme che l’imprenditore ha prelevato nei limiti dell’utile di esercizio e delle riserve di utili assoggettate a tassazione sostitutiva negli anni precedenti.
In altri termini il reddito d’impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell’imprenditore o socio, ma è assoggettato a tassazione “separata” con l’aliquota IRI del 24%.
In sostanza il reddito su cui viene applicata l’IRI consiste nel reddito d’impresa diminuito dei prelievi effettuati dall’utile o riserve, da parte dell’imprenditore soci, nei limiti del reddito dell’esercizio. Quindi si evince che, le somme prelevate assumono una duplice rilevanza fiscale:
– da un lato per l’impresa ai fini della deducibilità per quanto riguarda l’IRI in capo alla ditta individuale-società di persone;
– dall’altro lato ai fini della tassazione in capo al socio o imprenditore.
Questa è l’imposta sul reddito dell’impresa, in acronimo IRI, che è un nuovo nome (anche se non nuovissimo perchè ricorda qualcosa !!, ma la Tassa è sempre quella).
L’IRI è la nuova imposta sul reddito d’impresa analizzata dalla Finanziaria 2017, applicabile dalle imprese individuali-società di persone in contabilità ordinaria tramite un’aliquota fissa del 24%.
egrisi - author
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