Opzione per l’IRI – Novità della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017)
L’art. 55-bis del TUIR disciplina il regime dell’imposta sul reddito d’impresa (c.d. IRI), introdotto dalla legge di bilancio 2017 (L. 11.12.2016 n. 232).
Tra i soggetti legittimati ad esercitare l’opzione per l’IRI, vi sono gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria.
Secondo gli Autori, tuttavia, il regime IRI può essere applicato ad ulteriori soggetti non espressamente individuati dalla citata norma.
Tra i soggetti legittimati ad esercitare l’opzione per l’IRI, vi sono gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria.
Secondo gli Autori, tuttavia, il regime IRI può essere applicato ad ulteriori soggetti non espressamente individuati dalla citata norma.
Si tratta, in particolare:
– delle società tra professionisti costituite sotto forma di snc e sas, purché in regime di contabilità ordinaria;
– delle società di fatto (purché esercenti un’attività commerciale) e delle società di armamento, in quanto soggetti equiparati alle società di persone commerciali (ex art. 5 co. 3 lett. a) e b) del TUIR);
– dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale (rispettivamente, artt. 230-bis e 177 c.c.).
– delle società tra professionisti costituite sotto forma di snc e sas, purché in regime di contabilità ordinaria;
– delle società di fatto (purché esercenti un’attività commerciale) e delle società di armamento, in quanto soggetti equiparati alle società di persone commerciali (ex art. 5 co. 3 lett. a) e b) del TUIR);
– dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale (rispettivamente, artt. 230-bis e 177 c.c.).
Massimo Gazzani - author
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