Avviamento – Novità del DLgs. 139/2015 e OIC 24
Per effetto delle novità del DLgs. 139/2015, l’avviamento deve comunque essere ammortizzato in bilancio secondo la vita utile; il nuovo documento OIC 24 prevede, tuttavia, che in ogni caso il processo di ammortamento non può eccedere i venti anni. Se la vita utile non è stimabile, il processo di ammortamento non può comunque eccedere i dieci anni.
La società può decidere di applicare agli avviamenti già iscritti i previgenti criteri di valutazione, che prevedevano quale regola generale la ripartizione del costo sostenuto in cinque anni, e solo in subordine il ricorso al parametro della vita utile.
Non cambiano, invece, le regole fiscali per l’ammortamento dell’avviamento, contenute nell’art. 103 co. 3 del TUIR, secondo le quali l’avviamento è deducibile in ciascun esercizio per 1/18 del costo; continua, quindi, nella maggior parte dei casi a determinarsi un doppio binario civilistico-fiscale, per cui una parte dell’ammortamento iscritto in bilancio viene ripreso in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.

Lo Studio Gazzani Vi può essere di aiuto, e trovare la giusta collocazione e valutazione dell’Avviamento e di quelli già iscritti, infatti dopo oltre 60 anni di attività, di bilanci e valutazioni contabili l’esperienza è al Vostro servizio.

www.gazzani.it

 

 

Condividi
Share