Contenuto della Nota integrativa – Ricavi e costi di entità eccezionale
A partire dal bilancio 2016, nella Nota integrativa devono essere indicati “l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali” (art. 2427 co. 1 n. 13 c.c.).
Anche se tale novità è contestuale all’eliminazione della sezione straordinaria del Conto economico, la tipologia di informazioni che devono essere indicate nella Nota è più ampia e non coincide con i proventi e oneri straordinari precedentemente iscritti in Conto economico. Mentre la sezione straordinaria del Conto economico includeva i proventi e gli oneri la cui fonte era estranea all’attività ordinaria della società, il concetto di eccezionalità richiamato dal codice civile è più ampio e prescinde dall’appartenenza del fatto aziendale all’attività straordinaria; infatti, un fatto può essere “eccezionale” e appartenere allo stesso tempo all’attività ordinaria.
Al riguardo, lo Studio Gazzani segnala, ad esempio, i componenti di reddito non ripetibili nel tempo: la loro indicazione nella Nota integrativa consentirebbe, quindi, di individuare una sorta di “reddito normalizzato”, ovvero il reddito che ci si può aspettare che la società sarà in grado di ottenere nei successivi esercizi.

Altre novità significative sono da verificare per il bilancio 2016

Lo Studio Gazzani è a Vostra disposizione per il bilancio 2016

 

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