Spesometro è obbligo. Chi è esonerato.

Lo spesometro è l’obbligo, introdotto dal D.l. 78/2010, di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti Iva (cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute) utilizzando “Modello di comunicazione polivalente” ed inviarlo entro il 10 aprile/20 aprile 2017 a seconda che si tratti di soggetti mensili o trimestrali.

Al momento l’Agenzia delle Entrate non ha ancora confermato, come avvenuto l’anno scorso, la semplificazione per i commercianti al minuto e soggetti equiparati, pertanto sono esonerati dall’obbligo di presentazione dello spesometro 2017:

  • i forfetari,
  • i contribuenti minimi tuttavia non è possibile usufruire dell’esonero in caso di decadenza del regime in corso  d’anno a seguito del superamento di oltre il 50% del limite di ricavi/compensi (€ 45.000). In tal caso il  contribuente è obbligato alla comunicazione per le operazioni effettuate a decorrere dalla data in cui vengono  meno i requisiti per l’applicazione del regime semplificato. Nelle altre ipotesi di uscita dal regime dei minimi  l’obbligo di comunicazione decorre dall’anno successivo.
  • gli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (quindi sprovvisti di partita Iva) e gli stessi enti titolari di partita Iva,  per acquisti o cessioni estranei alla sfera commerciale.

Lo Studio Gazzani è a Vostra disposizione

Grazie della Vostra attenzione

Cordiali saluti

Massimo Gazzani

 

 

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