Aziende agricole e Produttori agricoli – Esclusione da IRAP a partire dal 2016 – Effetti
L’art. 1 co. 70 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha abrogato l’art. 3 co. 1 lett. d) del DLgs. 446/97, che disponeva l’assoggettamento ad IRAP dei produttori agricoli titolari di reddito agrario (ai sensi dell’art. 32 del TUIR). A fronte di tale soppressione, è stata introdotta la lett. c-bis) all’interno dell’art. 3 co. 2 del medesimo DLgs. 446/97, al fine di statuire che non sono soggetti passivi dell’imposta, tra l’altro:
– i soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’art. 32 del TUIR;
– i soggetti di cui all’art. 8 del DLgs. 227/2001 (cioè, cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali);
– le cooperative e i loro consorzi (di cui all’art. 10 del DPR 601/73).
Ai sensi dell’art. 1 co. 72 della citata L. 208/2015, l’esenzione IRAP in oggetto si applica dal periodo d’imposta 2016 (soggetti “solari”).
L’esclusione da IRAP in esame riguarda tutte le attività per le quali, fino al 2015, si è applicata l’aliquota ridotta dell’1,9% (cfr. relazione ministeriale di accompagnamento al Ddl. di stabilità 2016 e circ. Agenzia Entrate 18.5.2016 n. 20, cap. IV, § 1).
Tenuto conto di tale precisazione, dal 2016 sono esclusi da IRAP i soggetti che esercitano un’attività agricola rientrante nei limiti dell’art. 32 del TUIR, indipendentemente:
– dalla natura giuridica rivestita (persone fisiche, società di persone o società di capitale);
– dalla circostanza di operare, o meno, pure in altri settori (es. industriale, assicurativo, commerciale, ecc.);
– dalla determinazione, o meno, del reddito su base catastale ai sensi dello stesso art. 32 del TUIR.
Ad esempio, rientrano tra i soggetti esclusi da IRAP anche le società di capitali o le società di persone commerciali, limitatamente al valore della produzione netta ritratto dalle attività agricole rientranti nei limiti dell’art. 32 del TUIR.
Lo Studio Gazzani a fianco delle aziende agricole. Grazie alle organizzazioni di categoria per questa iniziativa, soprattutto a Confagricoltura.
Massimo Gazzani - author
Search
Recent Posts
- 100 best 2024 Studio Gazzani
- Studio Gazzani supporta la ricerca 2024 dell’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale del Politecnico di Milano
- International Woman’s Day Celebration
- Conviene o non conviene la sospensione degli ammortamenti – Condizioni per l’applicazione della deroga nel bilancio 2023 – Studio Gazzani
- Lo Studio Gazzani inizia la stagione bilanci, e ricorda che con il 31 dicembre 2023 ritorna l’obbligo di copertura delle perdite
- Guida al bilancio 2023-2024
- Legge di Bilancio 2023-2024
- Fiscalità Internazionale, novità 2024, Studio Gazzani e GMN International
- Economia Italiana, Economia positiva da incoraggiare per il futuro
- Sequestro record per Airbnb: evasione della cedolare secca
- Delega Fiscale, accelerazione senza risorse, dove andrà? Lo dice lo Studio Gazzani
- Studio Gazzani anticipa la scadenza dell’assegnazione ed estromissione di beni e trasformazione in società semplice del 30 settembre 2023
- Scissione mediante scorporo. Novità del DLgs. 19/2023 (attuativo della Dir.2019/2121/UE) anticipata dallo Studio Gazzani
- L’eredità di Silvio Berlusconi, aperto il testamento con alcune novità. Studio Gazzani anticipa
- 100 Best in Class 2023 – Elenco Premiati