Redditi agrari – Attività agricole “connesse” – Prevalenza quantitativa (Cass. 21.7.2017 n. 18071)

Con l’ordinanza 21.7.2017 n. 18071, la Suprema Corte ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla prevalenza nella manipolazione, trasformazione e cessione di prodotti agricoli e zootecnici di cui al previgente art. 29 del TUIR (attuale art. 32), in tema di redditi agrari. Al riguardo, il citato art. 29 del TUIR richiedeva che:
– i prodotti oggetto di lavorazione abbiano avuto origine proprio dal terreno, rispetto al quale viene determinato il reddito (presupposto qualitativo);
– i prodotti così individuati costituiscano almeno la metà di quelli lavorati (presupposto quantitativo).

Appare dunque evidente, secondo i Giudici di legittimità, in materia di trattazione dei redditi agrari che:
– il profilo qualitativo sia definito esclusivamente con riferimento alla provenienza dei prodotti, senza che assuma alcun rilievo la qualità e quindi il valore economico degli stessi;
– sotto il profilo quantitativo, il riferimento normativo alla “metà” dei prodotti non consenta un’interpretazione diversa da quella riferibile al calcolo quantitativo, secondo l’unità di misura utilizzata per il prodotto in discussione, stante l’assenza di criteri ulteriori e diversi che ricolleghino il concetto di metà non già alla quantità, ma al valore.
Pertanto, nel caso della sentenza, non è fondata la contestazione dell’Agenzia delle Entrate di maggiori redditi agrari imponibili sulla constatazione che un produttore agricolo conseguiva non un reddito agrario (tassazione su base catastale) bensì un reddito di impresa (tassazione su reddito effettivo), in quanto veniva rilevato il superamento del 50% delle uve acquistate rispetto a quelle prodotte, tutte utilizzate per la vinificazione.

Redditi agrari sempre nell’orbita di confronto, analisi e misurazione….. Dove si arriva?

Grazie dell’attenzione
Cordialmente
Massimo Gazzani

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