Non erano solo notizie di stampa, ma la volontà del Governo e del Legislatore, così che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha ridefinito i termini della cosiddetta Rottamazione Bis (introdotta con il Decreto Legge 148/2017). Tale manovra risulta applicabile solamente in tre casi:
1- “ROTTAMAZIONE” PER LE CARTELLE 2017. La definizione agevolata è applicata ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Chi aderisce dovrà pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Per aderire il contribuente deve presentare, entro il 15 maggio 2018, la propria richiesta di adesione. Il Decreto prevede che si possa pagare in unica soluzione (luglio 2018) o a rate, fino ad un massimo di 5: oltre a luglio, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, mentre la quinta rata è fissata a febbraio 2019. Entro il 31 marzo 2018 l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà al contribuente una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 30 settembre del 2017 e per le quali non risulta ancora notificata la relativa cartella di pagamento. Alla luce di ciò, la nuova rottamazione non si sovrappone alla versione precedente e, quindi, non è applicabile per le cartelle ricevute prima del 01.01.2017 che potevano essere definite fino allo scorso 31.03.2017;
2- NUOVA OPPORTUNITÀ PER RESPINTI. Hanno la possibilità di accedere nuovamente alla “rottamazione” anche i contribuenti che si sono visti respingere la domanda perché non erano in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 di una dilazione in corso al 24 ottobre 2016. I contribuenti interessati alla rottamazione bis devono presentare, entro il 31 dicembre 2017, una nuova istanza di adesione alla definizione agevolata. L’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare ai contribuenti che presenteranno la nuova domanda di adesione: entro il 31 marzo 2018 una comunicazione con l’importo relativo al debito pregresso non versato che dovrà essere pagato entro il 31 maggio 2018; entro il 31 luglio 2018 l’ammontare complessivo dovuto per la “rottamazione” e le scadenze per il relativo pagamento che dovrà avvenire in un massimo di tre rate di pari importo, con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018;
3- PROROGA A NOVEMBRE 2017. Chi non ha pagato la prima (o unica) rata prevista a luglio 2017 o quella di settembre 2017, potrà mettersi in regola e quindi non perdere i benefici previsti dalla definizione agevolata, pagando quanto previsto entro il prossimo 30 novembre, senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all’Agenzia delle entrate-Riscossione. Per pagare si devono utilizzare i bollettini ricevuti dall’agente della riscossione con la comunicazione delle somme dovute. E’ una agevolazione della Rottamazione bis.
Ribadiamo che l’adesione allo stralcio delle nuove cartelle, con i benefici conseguenti, comporta però la rinuncia alla più lunga rateazione.
Massimo Gazzani - author
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