Versamento della seconda rata: Acconto Ires entro il 30 novembre

Entro il prossimo 30 novembre i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono provvedere al versamento della seconda rata dell’acconto Ires. Sono tenuti al versamento dell’acconto Ires i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir:

  1. le società di capitali: le p.a., le S.a.p.a., le S.r.l., le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonchè le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato;
  2. gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonchè i trustresidenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  3. gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonchè gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
  4. le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Vi sono in linea generale due modalità con le quali è possibile determinare l’acconto Ires:

  • il metodo storico, con il quale la misura dell’acconto è parametrata sulla base dell’imposta relativa all’anno precedente;
  • il metodo previsionale, con cui si stima l’acconto da versare sulla base dell’imposta che si presume di dover corrispondere per l’anno successivo.

Con il primo metodo la base di riferimento per il calcolo dell’acconto dovuto è rappresentata dal rigo RN17 del modello Redditi SC 2017 o dal rigo RN 28 del modello Redditi ENC 2017 “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente”: se tali righi presentano un importo superiore a 21 euro, l’acconto con il metodo storico sarà pari al 100% dell’importo indicato.

L’acconto così determinato va versato:

  • in un’unica soluzione entro il prossimo 30 novembre se l’importo indicato a rigo RN17/RN28 non è superiore a 257,52 euro;
  • in due rate se l’importo indicato a rigo RN17/RN28 è superiore ad euro 257,52 euro, di cui:
  1. la primanella misura del 40%, doveva essere già versata entro il 30 giugno 2016 (o entro il 31 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo) ovvero entro il 20 luglio 2017 (o entro il 21 agosto 2017 con la maggiorazione dello 0,40%) per effetto della proroga, in caso di esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio dei termini ordinari;
  2. la seconda, nella misura del 60% da versare entro il prossimo 30 novembre.

Ai fini della determinazione dell’acconto Ires, il contribuente non può tener conto, nella misura del 70%, delle ritenute su interessipremi e altri frutti dei titoli di cui all’articolo 1, D.Lgs. 239/1996, scomputate per il periodo d’imposta precedente (articolo 13, comma 1, D.Lgs. 239/1996).

In determinate situazioni è necessario procedere al ricalcolo dell’acconto dovuto per l’anno 2017, attraverso la rideterminazione dell’imposta dovuta in relazione ai redditi 2016 e utilizzando la stessa quale nuova base di calcolo per l’acconto 2017. In particolare:

  • in presenza di redditi d’impresa la base di commisurazione dell’acconto va assunta senza considerare la deduzione forfetaria prevista sul reddito d’impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante (articolo 34, comma 2, L. 183/2011);
  • non si tiene conto delle modifiche operate dai commi da 1 a 4 dell’articolo 16 D.L. 83/2015 all’articolo 106 Tuir, in tema di svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela per gli enti creditizi e finanziari;
  • nel caso in cui si sia beneficiato dell’agevolazione ACE, l’acconto Ires dovuto deve essere ricalcolato sulla base del nuovo coefficiente applicabile per il 2017, così come modificato dal D.L. 50/2017 che lo ha ridotto portandolo all’1,6% (già la legge di Stabilità 2017 aveva ridotto il coefficiente applicabile dal 2017 dal 4,75% al 2,3%).

Non deve invece essere ricalcolato l’acconto Ires 2017 per i soggetti che hanno beneficiato nel corso del 2016 del super ammortamento per investimenti in beni materiali strumentali nuovi, ovverosia la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

L’alternativa al metodo storico di determinazione dell’acconto è l’applicazione del metodo previsionale: il soggetto Ires ha la possibilità di commisurare l’acconto sulla base dell’imposta che presume di dover versare per l’anno successivo. Nel caso in cui il contribuente ritenga di realizzare un minor reddito nel 2017a causa di una rilevante contrazione dei ricavi o di un consistente aumento di costi, e quindi di dover versare una minore imposta, può rideterminare l’acconto utilizzando l’aliquota in vigore per l’anno in corso (o potrà decidere di non effettuare alcun versamento).

Se a posteriori l’acconto totale versato dovesse risultare inferiore al 100% dell’importo indicato al rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del quadro RN del modello Redditi 2018, il contribuente verrà sanzionato per insufficiente versamento, con conseguente applicazione di una sanzione pari al 30% di quanto non versato, oltre gli interessi, fermo restando la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.

Infine le società di comodo, tenute nel 2016 al versamento della maggiorazione del 10,50% dell’aliquota Ires, dovranno versare l’acconto 2017 anche di tale maggiorazione, sempre nella misura del 100%, applicando il metodo storico (parametrato a quanto risulta nel rigo “Imposta” della Sezione del quadro RQ del modello Redditi SC dedicata alla maggiorazione Ires, purchè superiore a 21 euro) o quello previsionale, negli stessi termini previsti per l’Ires.

Grazie dell’attenzione

Cordialmente

Massimo Gazzani

 

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