Patto di Famiglia – Trasferimento di partecipazioni di controllo ai discendenti – Esenzione – Condizioni – Controllo – Patto parasociale (Cass. 10.3.2021 n. 6591) Lo Studio Gazzani valuta le soluzioni.

Nella sentenza 10.3.2021 n. 6591, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nel caso in cui, mediante patto di famiglia, il disponente trasferisca le quote di maggioranza di una spa (pari al 75%) suddividendole in parti uguali tra i suoi tre figli, non sussistono le condizioni per l’applicazione dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90, neppure se i figli, il giorno successivo alla stipula del patto di famiglia, siglano un patto parasociale in cui si impegnano ad assumere qualsiasi decisione relativa all’ordinaria o straordinaria amministrazione e qualsiasi decisione all’unanimità.
Secondo la Corte, infatti, solo il trasferimento delle quote in comproprietà ai tre fratelli avrebbe consentito di integrare la condizione del controllo richiesta dalla norma agevolativa. Mentre il patto parasociale, a tal fine non risulta idoneo in quanto:
– è stato stipulato successivamente al patto, mentre la condizione del controllo deve sussistere già all’origine;
– ha efficacia esclusivamente tra le parti e non può incidere direttamente sull’attività sociale;
– la norma agevolativa deve essere interpretata restrittivamente.

Lo Studio Gazzani valida questa iniziativa della Corte, ma si ripropone di valorizzare e proteggere i Patrimoni di Famiglia con le conoscenze e le esperienze professionali.

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