L’OIC e lo Studio Gazzani avallano la rivalutazione dei beni immateriali non iscritti in bilancio
Pubblicata la versione definitiva del documento interpretativo n. 7, avente ad oggetto l’art. 110 del DL 104/2020.

Per quanto riguarda i beni rivalutabili, si conferma l’esclusione dei beni utilizzati sulla base di contratti di leasing. Ma l’indicazione di maggior rilievo, che invece non era presente nella bozza per la consultazione, è rappresentata dalla presa di posizione esplicita dell’OIC in merito alla questione dei beni immateriali mai iscritti in bilancio, in quanto i relativi costi sono sempre stati iscritti a Conto economico: il documento interpretativo ammette, infatti, la rivalutazione, a condizione che i beni siano giuridicamente tutelati alla data di chiusura del bilancio in cui la rivalutazione stessa è eseguita, anche se i costi in questione, pur capitalizzabili, sono stati imputati a Conto economico. Si tratta di una indicazione favorevole di indubbio “spessore” per le imprese che intendono procedere in tal senso, in presenza invece di indicazioni contrastanti da parte delle Direzioni Regionali delle Entrate sinora interessate da istanze di interpello, in quanto fornisce un avallo espresso sul presupposto stesso dell’operazione, ovvero la sua legittimità civilistica.

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