Beni “Industria 4.0” – Redazione di perizia tecnica “semplice” per il credito d’imposta ex L. 160/2019 e “asseverata” per il credito d’imposta ex L. 178/2020

Le imprese sono tenute a produrre, per i beni di costo superiore a 300.000,00 euro, una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Secondo lo Studio Gazzani la perizia tecnica richiesta è:
“semplice” ai fini del credito d’imposta di cui alla legge di bilancio 2020 (art. 1 co. 195 della L. 160/2019);
“asseverata” ai fini del credito d’imposta di cui alla legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1062 della L. 178/2020).
Lo Studio Gazzani rileva che l’art. 56-ter del DL 77/2021, inserito in sede di conversione in legge, ha integrato l’art. 1 co. 195 della L. 160/2019 (non anche l’art. 1 co. 1062 della L. 178/2020), prevedendo che, relativamente al settore agricolo, la perizia tecnica può essere rilasciata anche da “un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario”.

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