Rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili – Novità della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) – Studio Gazzani

L’art. 1 co. 554 della L. 232/2016 ripropone le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448, relative alla rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate. Come per la proroga dei termini avvenuta nel 2016, è stata confermata l’aliquota unica dell’imposta sostitutiva dell’8%.
In caso di versamento rateale di tale imposta sostitutiva, la circ. Agenzia delle Entrate 4.8.2004 n. 35 (§ 2) ha chiarito che la suddetta opzione e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento, entro il termine previsto, della prima rata. Tuttavia, dopo aver optato per la rivalutazione, potrebbero, ad esempio, non esserci più le condizioni per vendere quote o terreni, quindi il proprietario può cambiare i suoi programmi.
Al riguardo, lo Studio Gazzani osserva:
– che sarebbe ovvio che le rate ancora dovute possano essere legittimamente non versate;
– che per le rate non versate nel momento in cui il contribuente abbandona la rivalutazione, trattandosi di un atto volontario, non trova alcuna giustificazione il pagamento inutile delle rate residue.

A Vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti con lo Studio Gazzani

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