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Trust – Beni – Pignoramento – Trustee (Cass. 27.1.2017 n. 2043)
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2043 del 27.1.2017, ha statuito che il pignoramento dei beni in trust deve essere eseguito nei confronti del Trustee e non del trust, visto che quest’ultimo non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee.
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In particolare, è il trustee l’unica persona di riferimento con i terzi, non quale legale rappresentante, ma come soggetto che dispone del diritto. Tale considerazione deriva dalla circostanza che l’effetto del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito.
Inoltre, il giudice dell’esecuzione immobiliare può rilevare d’ufficio l’invalidità del pignoramento quando lo stesso è rivolto nei confronti di un soggetto giuridico inesistente.
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GTrust assiste e affianca il cliente:

  • nella fase propedeutica all’istituzione del trust, dove, in forza del rapporto fiduciario col cliente, è fondamentale l’acquisizione di tutti gli elementi che serviranno alla “costruzione” del trust;
  • nel momento dell’istituzione del trust, in cui la profonda conoscenza di questo strumento giuridico ha un ruolo primario;
  • nel corso della vita del trust, anche in occasione di eventi straordinari.

GTrust durante la vita del trust, provvede in autonomia alla gestione e amministrazione del trust, tanto nella sua quotidianità e nei rapporti coi terzi, inclusi i beneficiari, quanto in tutti gli aspetti relativi a contabilità, rendicontazione e fiscalità dello stesso.

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