1. Imposte dirette – Redditi agrari e domenicali – Redditi fondiari – Reddito fondiario dei terreni agricoli – Esenzione IRPEF prevista per coltivatori diretti (CD) e IAP – Novità della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2017
    L. 232/2016 art. 1 co. 44Il co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 stabilisce che “Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola”.

    Dall’anno 2017 e fino al 2019, quindi, i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario.
    I terreni che vengono affittati per la coltivazione, invece, continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD e IAP.

    Snc e sas escluse dall’agevolazione, ma non le società semplici. Redditi agrari e domenicali

    Nel corso della videoconferenza che si è tenuta il 2.2.2017, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, “sulla base del tenore letterale della norma”, l’agevolazione è applicabile esclusivamente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di CD o IAP i quali producono redditi dominicali ed agrari. Sempre secondo l’Agenzia, non possono beneficiare dell’agevolazione i soci delle snc e delle sas che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale ai sensi del co. 1093 dell’art. 1 della L. 296/2006, “in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito d’impresa così espressamente qualificato in capo alle società dal decreto ministeriale n. 213 del 27 settembre 2007”.

    Dovrebbero poter beneficiare, invece, dell’agevolazione le società semplici agricole considerato che l’Agenzia delle Entrate non le contempla fra le società escluse e considerato che per le stesse non si genera reddi- to di impresa (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 1.10.2010 n. 50, ris. Agenzia delle Entrate 10.6.2005 n. 77 e le istruzioni del modello REDDITI 2017 SP).

    Ma nulla è detto e riferito a cosa succederà dopo il 2019.  Sarà tassazione?

#sipuòfaredipiù, grazie dell’attenzione

@StudioGazzani


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