L’attuale contingenza economica sta creando notevoli problemi finanziari alle imprese italiane che, spesso, non riescono ad onorare le proprie obbligazioni tributarie. Ai fini penali il D.Lgs. 74/2000 contempla due ipotesi sanzionatore in caso di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento dell’Iva dovuta. Le soglie di rilevanza penale sono state innalzate per effetto delle novità introdotte dal D.Lgs. 158/2015 in quanto, in precedenza, il limite era fissato in 50.000 euro per ogni periodo d’imposta. Ciò posto è importante verificare se la crisi economica dell’impresa, che comporta una notevole carenza di risorse finanziarie, possa o meno costituire causa di forza maggiore idonea ad escludere il reato di omesso versamento dell’Iva e/o delle ritenute certificate.
Sullo specifico tema è intervenuta – di recente – la Corte di Cassazione (1 feb 2017 n. 15235), confermando che la fattispecie di reato di omesso versamento di Iva risulta integrata dal cd. dolo generico di evasione, con conseguente coscienza e volontà di non adempiere da parte del soggetto attivo del reato. In buona sostanza, occorre provare che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili. In relazione a quanto sopra esposto la Corte ha annullato la sentenza impugnata, rinviando la decisione ad altra sezione della Corte di appello.
Infatti, il giudice di prime cure non ha adeguatamente motivato la decisione proprio sulla base del predetto orientamento espresso dagli ermellini, valutando in modo approfondito le reali cause che hanno comportato l’omesso versamento dei tributi dovuti da parte del contribuente.
Massimo Gazzani - author
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