Rideterminazione del costo delle partecipazioni non quotate e dei terreni – Proroga al 2020 – Novità della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), consigli dello Studio Gazzani

La legge di bilancio 2020 ha riproposto nuovamente la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni, posseduti all’1.1.2020, suscettibili di produrre plusvalenze ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. da a) a c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.
Si osserva che, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, si prevede un’aliquota unica, ossia:

– l’11% per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate (l’anno scorso l’aliquota era del 10% per le partecipazioni non qualificate);

– l’11% anche per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili).
La disciplina in commento – secondo lo Studio Gazzani – risulta conveniente rispetto al regime ordinario tutte le volte in cui l’11% del valore della partecipazione si mantiene inferiore al 26% della plusvalenza che esso determina rispetto al costo fiscalmente riconosciuto.

In merito, si segnala quanto deciso dalla sentenza Cass. 12.4.2019 n. 10298, per la quale non può essere riconosciuto il diritto al rimborso dell’imposta sostitutiva per gli eredi di un contribuente che, prima del decesso, aveva perfezionato la rideterminazione dei valori di acquisto delle proprie partecipazioni non quotate ex art. 5 della L. 448/2001.

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