Deducibili le mini-perdite senza specifica svalutazione. Via libera con coperture se gli accantonamenti sono effettuati per masse

Le perdite sui mini-crediti sono interamente deducibili anche se coperte con accantonamenti per masse e senza una svalutazione specifica. Lo chiarisce la risposta a interpello 342/2021 delle Entrate. Lo suggerisce Massimo Gazzani e l’interpello oggetto della risposta 342/2021, che riguarda una società che offre servizi a migliaia di utenti e che non è spesso in grado di seguire ogni singola posizione, e ha preferito adottare una procedura di svalutazione dei crediti “per masse”. La società chiede alle Entrate se le procedure adottate siano fiscalmente legittime.

L’Agenzia, senza entrare nel merito della correttezza civilistico-contabile della procedura, conferma che la deduzione integrale dei mini-crediti, attuata indirettamente attraverso l’accantonamento al fondo svalutazione crediti per la parte non recuperata a tassazione, è legittima. Gli accantonamenti in questione soddisfano infatti il requisito della previa imputazione a conto economico richiesto per la deduzione degli oneri. Non è dunque necessario, per le perdite presuntivamente indicate come deducibili dalla legge (come quelle sui mini-crediti), operare una imputazione a conto economico specifica e distinta.

Lo Studio Gazzani è sempre vicino alle aziende, anche in questa Campagna Bilanci 2020, che sta entrando nel vivo, ci siamo impegnati a valutare ed affrontare la sospensione degli ammortamenti o la rivalutazione degli asset per fronteggiare l’emergenza sanitaria, ma anche per soprattutto a “valorizzare” i risultati aziendali. Il bilancio d’esercizio deve essere – pertanto – “sempre più un report” e “sempre meno un bilancio”: lo consiglia lo Studio Gazzani, che lo fa dal 1955. Il Report Gazzani è possibile anche per la Vostra Azienda.

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