Rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni – Nuovo termine del 15.11.2022 – Novità del DL 17/2022 convertito

Con l’approvazione della legge di conversione del DL 17/2022 (c.d. DL “Energia”) è stato spostato dal 15.6.2022 al 15.11.2022 il termine per optare per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni non quotate posseduti dai soggetti non imprenditori all’1.1.2022 (artt. 5 e 7 della L. 448/2001).
Per aderire al regime agevolativo, occorrerà quindi che entro il prossimo 15 novembre 2022:
– un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
– il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva del 14%, calcolata sul valore di perizia, per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

Lo Studio Gazzani suggerisce che è un’opportunità per chi intende/prevede/opziona una vendita di partecipazioni non quotate (azioni e quota di società) e terreni

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