Responsabilità penale nei gruppi di impresa – Amministratore della holding – Direzione e coordinamento – Posizione di garanzia (caso Assonime n. 4/2023)

Assonime torna – con il caso 4/2023 – sul procedimento penale connesso all’incidente ferroviario di Viareggio, che già aveva costituito oggetto del Caso 9/2020, e il documento è molto critico sull’impostazione delle ultime due sentenze – Cass n. 32899/2021 e Corte d’Appello di Firenze n. 2719/2022 – con particolare riguardo alla nozione di colpa e alla identificazione delle c.d. “posizioni di garanzia”. Viene, così, sottolineato un “effetto paradossale” che porta ad attribuire una responsabilità per colpa generica a tutti i vertici societari (ivi incluso l’amministratore delegato di capogruppo) e ad escludere, invece, la responsabilità di soggetti degli organigrammi più specificamente deputati alla prevenzione dei rischi ferroviari. Ciò appare, tra l’altro, in contrasto con la giurisprudenza più recente in tema di “colpa di organizzazione”, e la Dottrina autorevole, che conduce ad un’interpretazione non conforme a tali principi, da un lato, svilisce il valore che le regole cautelari positive poste a presidio di specifiche aree di rischio sono chiamate ad assolvere nel giudizio sull’accertamento della responsabilità penale e, dall’altro, orienta l’accertamento del reato colposo verso una ingiustificata astrazione verso l’alto della responsabilità, con la conseguenza di affermare sempre la responsabilità dei vertici societari, nonché quella dell’amministratore della capogruppo per qualunque fatto di reato che si verifichi all’interno di una società controllata, paralizzando ogni forma di gestione efficiente del gruppo societario e pregiudicando, nell’«era dell’organizzazione», la stessa funzione di prevenzione della compliance.

Chiarezza ed interpretazione la richiedono lo Studio Gazzani e Assonime, perchè questi argomenti lo meritano e rappresentano elementi fondamentali di una buona governance.

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